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BONUS FACCIATE: L’AGGIORNAMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

BONUS FACCIATE: L’AGGIORNAMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel mese di settembre l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida relativa al Bonus Facciate

Il “bonus facciate” è l’agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2020 per abbellire gli edifici delle nostre città. Prevista inizialmente per l’anno 2020, è stata poi estesa anche alle spese sostenute negli anni 2021 e 2022.

Consiste in una detrazione d’imposta, pari al 90% dei costi sostenuti nel 2020 e 2021 e al 60% di quelli del 2022, della quale possono beneficiare tutti. Il bonus può essere usufruito, infatti, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. Va ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Le alternative alla detrazione: sconto in fattura o cessione del credito

Per le spese sostenute per gli interventi riconducibili al “bonus facciate”, i beneficiari della detrazione possono optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione:
– per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi (il cosiddetto sconto in fattura)
– per la cessione ad altri soggetti (inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari) di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione spettante.

Lo sconto in fattura


Si tratta di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato. È pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. Lo sconto in fattura può essere anche di importo inferiore rispetto al valore nominale della detrazione fiscale. Come previsto dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, il fornitore, a sua volta, recupera il contributo anticipato come credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, e lo può cedere ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, senza possibilità di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni del credito, solo se effettuate a favore di:
– banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto all’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993)
– società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato Testo unico
– imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.

Per ogni cessione intercorrente tra i soggetti sopra elencati, anche successiva alla prima, trova applicazione la disposizione prevista dall’articolo 122-bis, comma 4, del decreto legge n. 34/2020 (divieto di acquisizione del credito nei casi in cui ricorrono i presupposti indicati nell’articolo 35 – Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e nell’articolo 42 – Astensione – del decreto legislativo n. 231/2007).

Per maggiori informazioni consulta la guida Agenzia delle Entrate