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SUPERBONUS E CESSIONE DEL CREDITO: FACCIAMO IL PUNTO

SUPERBONUS E CESSIONE DEL CREDITO: FACCIAMO IL PUNTO

Le scadenze aggiornate e le novità per gli interventi coperti da SUPERBONUS

Punto focale la riduzione della detrazione da 110 a 90% con scadenza il 31 marzo dei lavori per gli immobili unifamiliari che hanno raggiunto il 30% dei lavori entro il 30 settembre scorso. A stabilire la diminuzione della percentuale è stato il Decreto Aiuti quater e la successiva legge di conversione.

Nel 2023 potranno beneficiare dell’agevolazione al 90% i condomini e gli immobili unifamiliari.  Per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023 la detrazione ridotta è riconosciuta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 a patto che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il termine massimo per la conclusione dei lavori è il 31 dicembre 2023.

Per i condomini, la detrazione arriverà al 75% nel 2024 e al 65% nel 2025, salvo ulteriori modifiche che potrebbero essere previste da qui alla fine dell’anno. La cessione del credito per le detrazioni fiscali è stata di nuovo modificata con la pubblicazione del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n.11, “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Il nuovo approfondimento ANIT spiega brevemente quali sono le ultime novità in merito allo stop della cessione del credito, in particolare la decisione finale è stata quella di bloccare la cessione del credito per gli interventi non ancora avviati al 17 febbraio 2023.

Infatti, all’articolo 2 del decreto, si legge che per gli interventi che accedono al Superbonus la cessione del credito è ammessa solo se, al 17 febbraio 2023:

  • sui condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la relativa CILA (art.2 comma 2b);
  • nel caso di demolizione e ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (art.2 comma 2c);
  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la CILA (art.2 comma 2a).

Per le detrazioni diverse dal Superbonus – come Ecobonus, Bonus casa, ecc. – la cessione del credito è ammessa se al 17 febbraio 2023:

  • risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo ove necessario, o, nei casi in cui non serva il titolo abilitativo, siano iniziati i lavori (art.2 commi 3a e 3b);
  • nel caso di acquisto di unità immobiliari, risulta regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile (art.2 commi 3c).