SUPERBONUS E CESSIONE DEL CREDITO: FACCIAMO IL PUNTO
Le scadenze aggiornate e le novità per gli interventi coperti da SUPERBONUS
Punto focale la riduzione della detrazione da 110 a 90% con scadenza il 31 marzo dei lavori per gli immobili unifamiliari che hanno raggiunto il 30% dei lavori entro il 30 settembre scorso. A stabilire la diminuzione della percentuale è stato il Decreto Aiuti quater e la successiva legge di conversione.
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Nel 2023 potranno beneficiare dell’agevolazione al 90% i condomini e gli immobili unifamiliari. Per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023 la detrazione ridotta è riconosciuta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 a patto che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il termine massimo per la conclusione dei lavori è il 31 dicembre 2023.
Per i condomini, la detrazione arriverà al 75% nel 2024 e al 65% nel 2025, salvo ulteriori modifiche che potrebbero essere previste da qui alla fine dell’anno. La cessione del credito per le detrazioni fiscali è stata di nuovo modificata con la pubblicazione del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n.11, “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
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Il nuovo approfondimento ANIT spiega brevemente quali sono le ultime novità in merito allo stop della cessione del credito, in particolare la decisione finale è stata quella di bloccare la cessione del credito per gli interventi non ancora avviati al 17 febbraio 2023.
Infatti, all’articolo 2 del decreto, si legge che per gli interventi che accedono al Superbonus la cessione del credito è ammessa solo se, al 17 febbraio 2023:
- sui condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la relativa CILA (art.2 comma 2b);
- nel caso di demolizione e ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (art.2 comma 2c);
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la CILA (art.2 comma 2a).
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Per le detrazioni diverse dal Superbonus – come Ecobonus, Bonus casa, ecc. – la cessione del credito è ammessa se al 17 febbraio 2023:
- risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo ove necessario, o, nei casi in cui non serva il titolo abilitativo, siano iniziati i lavori (art.2 commi 3a e 3b);
- nel caso di acquisto di unità immobiliari, risulta regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile (art.2 commi 3c).